Legislazione
I fondamenti giuridici della
legislazione in materia di tutela sanitaria delle attivit�
sportive sono individuabili in numerosi articoli della
Costituzione.
L�art.2
della Costituzione "riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell�uomo sia come singolo sia nelle funzioni
sociali ove si svolge la sua personalit� ". Lo sport, inteso
come spazio esistenziale nel quale la personalit� dell�uomo
trova espressione in forme diversificate e con dimensioni
crescenti, si profila quale terreno naturale di esercizio
del potere-dovere di attivazione da parte dello Stato in
difesa dei diritti considerati inviolabili e principalmente
di quelli, personalissimi e di norma non disponibili, di cui
all�articolo citato.
L �art.4,
a sua volta, riconosce il diritto di ogni cittadino al
lavoro e vincola lo stato alla promozione delle condizioni
che lo rendano effettivo, stabilendo altres� che "ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilit� e la propria scelta, un �attivit� o una funzione
che concorra al progresso materiale o spirituale della
societ� ". Le attivit� sportive, e in particolare quelle
svolte a livello professionistico, rientrano tra quelle
lavorative e, nelle loro migliori espressioni, possono
annoverarsi tra i campi di estrinsecazione creativa
dell�uomo che concorrono al progresso materiale o spirituale
della societ�.
Nell�art.32,
in particolare, ancora, la garanzia costituzionale trova
valorizzazione e rafforzamento perch� vi sono esplicitate
finalit� e limiti dell�azione in difesa della vita e
dell�integrit� psico-fisica considerate unitariamente come
bene-salute.
Il 1� c.
dell�art.32, infatti, garantisce la tutela della salute come
"fondamentale diritto dell�individuo e interesse della
collettivit� ".
Il 2� c.,
di converso, precisa che "nessuno pu� essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizioni
legislative " e che "la legge non pu� in nessun caso violare
i limiti imposti dal rispetto della persona umana ".
Nell�ultimo c. dell�art.14
sono infine ribaditi i limiti previsti dalla disposizione
sopra riportata, a norma del quale "gli accertamenti e le
ispezioni per motivi di sanit� e di incolumit� pubblica o ai
fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali ".
A livello
normativo si riconosce, inoltre, che "l�esercizio
dell�attivit� sportiva, sia essa svolta in forma individuale
o collettiva sia in forma professionistica o
dilettantistica, � libero " (art.1
della Legge 23 marzo 1981,n.91).
Nei termini giuridici di
liceit�, l�esercizio dell�attivit� sportiva incontra limiti
precisi da un lato nel divieto generale del neminem
laedere, per il quale � antigiuridico qualsiasi atto
lesivo della vita e dell�integrit� fisica, e dall�altro nel
divieto relativo agli atti di disposizione della propria
vita (articoli 579 e 580 cp, che puniscono l
�omicidio del consenziente e l�istigazione o l�aiuto al
suicidio) o dell�integrit� fisica (art.5 cc). La
sostanziale liceit� dell�esercizio delle attivit� �,
pertanto, subordinata a un limite soggettivo e ad altri
limiti oggettivi. Il limite soggettivo � costituito dalla
prestazione del consenso dell�avente diritto (lo sportivo o
chi legalmente lo rappresenta, come nel minore di anni 18),
secondo il principio di libert� che informa l�esercizio
delle attivit� sportive. I limiti oggettivi sono
rappresentati dalla idoneit� psico-fisica degli atleti quale
condizione per l�accesso alle attivit� sportive organizzate
o per il proseguimento della relativa pratica, nonch�
dall�osservanza delle regole di condotta specificamente
elaborate allo scopo di prevenire e di evitare la
verificazione di eventi di danno o di pericolo (regolamenti
sportivi), la cui violazione costituisce colpa specifica
(cosiddetta "colpa sportiva "). Gli esordi della
Legislazione in materia nel nostro Paese devono farsi
risalire alla Legge 28 dicembre 1950, n.1055, recante norme
di "tutela sanitaria delle attivit� sportive ". La tutela
sanitaria in questione � inizialmente affidata alla
Federazione Medico Sportiva Italiana � si esercitava nei
confronti degli sportivi professionisti e dei cosiddetti
"dilettanti con retribuzione abituale " nonch� dei
praticanti attivit� sportive considerate impegnative o
pericolose (pugilato, atletica pesante, gare ciclistiche
"particolarmente gravose", sport motoristici e sport
subacquei), imponendo a tutti costoro l�obbligo di
sottoporsi ad accertamenti medici di idoneit� con
periodicit� annuale quale condizione indispensabile per
l�accesso alla pratica dello sport. L�embrionale assetto
normativo veniva, quindi, sviluppato e rivisto attraverso la
Legge 26 ottobre 1971,n.1099, che affidava la tutela
sanitaria delle attivit� sportive alle neonate Regioni (art.1)
e ampliava la portata della tutela medesima estendendola
(art.2) a "chiunque intende svolgere o svolge attivit�
agonistico-sportive", mediante l�accertamento obbligatorio,
con visite mediche di selezione e di controllo periodico
dell�idoneit� generica e dell�attitudine. Gli articoli 3-7
della legge in esame erano dedicati al fenomeno del
doping, del quale stabilivano la natura e l �illiceit�,
con previsione delle ipotesi delittuose connesse, delle
sanzioni penali e delle modalit� relative agli eventuali
accertamenti. Successive disposizioni relative alla
disciplina dell�accesso allo sport agonistico e ai controlli
antidoping videro la luce con il DM del 5 luglio 1975
concernente la "Disciplina dell�accesso alle singole
attivit� sportive (et�, sesso, visite obbligatorie)" e con
il DM del 5 luglio 1975 recante gli "Elenchi delle sostanze
capaci di modificare le energie naturali degli atleti nonch�
le modalit� di prelievo dei liquidi biologici ed i relativi
metodi di analisi ". La Legge 23 dicembre 1978,n.833,
attribuiva esplicitamente al SSN competenze in materia di
"tutela sanitaria delle attivit� sportive " (art.2,2 �co.,lett.e
). Successivamente, con il DL 30 dicembre 1979, n.663
(convertito, con modifiche, in Legge 29 febbraio 1980,n.33),
l�assistenza sanitaria di base, compresa quella concernente
la tutela sanitaria delle attivit� sportive, era assicurata
a tutti i cittadini "in condizioni di uniformit� e di
uguaglianza " e venivano confermate le disposizioni di cui
all�art.61 della Legge 23 dicembre 1978,n.833, con la
ulteriore indicazione secondo la quale (art.5,ult.co.) "i
controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici
della Federazione Medico Sportiva Italiana, dal personale e
dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le
modalit� fissate dalle Regioni d �intesa con il CONI e sulla
base di criteri tecnici generali che saranno adottati con
Decreto del Ministro della Sanit� ". L �ulteriore evoluzione
legislativa � segnata dall�approvazione della Legge 23 marzo
1981,n.91, recante "Norme in materia di rapporti tra societ�
e sportivi professionisti " e dalla serie di DM relativi
alla tutela sanitaria delle diverse categorie di atleti,
emanati dal Ministro della Sanit� in abbastanza rapida
successione a colmare la lacuna aperta sul terreno della
disciplina dell�accesso alla pratica sportiva dalla
decadenza del DM 5 luglio 1975 (DM 18 febbraio 1982, DM 22
ottobre 1982, DM 28 febbraio 1983, DM 15 settembre 1983, DM
16 febbraio 1984, DM 4 marzo 1993, DM 13 marzo 1995).
Nel quadro normativo attuale
sono individuabili, quindi, tre aree di tutela sanitaria
delle attivit� sportive, nelle quali la tutela medesima si
esercita con intensit� ed efficacia decrescenti:
1.
sport professionistico,
2.
sport agonistico,
3.
sport non agonistico,
sulla base di opzioni
legislative dettate da criteri di economicit� negli
investimenti sanitari.
La tutela dell�attivit�
agonistica
Le norme per
la tutela sanitaria dell�attivit� sportiva agonistica
(Decreto 18 febbraio 1982 del Ministero della Sanit�,
integrato e rettificato a mezzo del Decreto 28 febbraio 1983
dello stesso Ministero), individuano i criteri tecnici
generali che regolano i controlli sanitari di idoneit� alle
diverse attivit� sportive considerate "agonistiche ". In
base all �art.1 del DM 18 febbraio 1982, la qualificazione
agonistica � demandata alle Federazioni sportive nazionali
e/o agli Enti sportivi riconosciuti dal CONI, mentre, con
l�art.2, l�espletamento dei controlli sanitari relativi
all�idoneit� viene affidato ai medici della Federazione
Medico Sportiva Italiana (FMSI) nonch� al personale delle
strutture pubbliche e private convenzionate indicati dalle
Regioni d�intesa con il CONI. Per "medici della FMSI "
bisogna intendere coloro che lo statuto della Federazione
stessa definisce "soci ordinari " e cio� medici in possesso
della specializzazione in medicina dello sport o
dell�attestato di medico sportivo rilasciato dal Ministero
della Sanit�, ovvero della libera docenza in medicina dello
sport. Lo stesso articolo, inoltre, enuncia che
"l�accertamento di idoneit�, relativamente all�et� e al
sesso, per l�accesso alle singole attivit� sportive viene
determinato [...] sulla base della valutazione della
maturit� e della capacit� morfologica e psichica
individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle
Federazioni sportive nazionali e, per quanto riguarda i
giochi della giovent� a livello nazionale, dal Ministero
della Pubblica Istruzione ". Il medico esaminatore dovr�,
quindi, tener conto dell�et� minima stabilita da ciascuna
singola Federazione ai fini dell�accesso alla pratica
agonistica. Quanto al sesso, talune Federazioni (per esempio
la Federazione Italiana
Nuoto) prevedono una differente et� di acquisto della
qualificazione agonistica per i maschi e, rispettivamente,
per le femmine. Il DM 18 febbraio 1982 prevede
esplicitamente (art.3), per i soggetti interessati al
controllo per l�idoneit� specifica allo sport agonistico l
�obbligo di sottoporsi ad accertamenti sanitari elencati in
un apposito protocollo clinico-diagnostico allegato al DM
stesso. Implicitamente ne deriva l �obbligo per il medico
visitatore di attenersi al protocollo medesimo, la cui
procedura costituisce un complesso di condizioni necessarie
e sufficienti per il proferimento del giudizio conclusivo d
�idoneit�.
Il protocollo
� costituito da due allegati (allegato 1 e allegato 2), nei
quali sono rispettivamente elencati i controlli sanitari e
la periodicit� in relazione ai vari sport e riprodotti i
modelli di scheda valutativa (tabelle A e B, allegate al
protocollo), che devono essere compilati dal medico
esaminatore. Nella tabella A sono inclusi gli sport a
(presunto) minore impegno cardio-circolatorio e
respiratorio: automobilismo, bob, bocce,
curling e birilli sul ghiaccio, golf, karting, motociclismo,
motonautica, slittino, tamburello, tennis da tavolo, tiro
con l �arco, tiro a segno, tiro a volo, tuffi. Nella tabella
B sono elencati altri sport, sulla (presumibile) base di un
(presunto) maggiore impegno cardio-circolatorio e
respiratorio, come si deduce dal fatto che, oltre alla
visita medica, all�esame completo delle urine e
all�elettrocardiogramma a riposo gi� previsti per gli altri
sport inclusi nella tabella A, per essi � richiesta anche
l�effettuazione dell�elettrocardiogramma dopo sforzo e della
spirografia. Tali sport sono: atletica leggera, baseball,
biathlon, calcio, canoa, canottaggio, ciclismo, ginnastica,
hockey e pattinaggio a rotelle, hockey, karat�, judo,
ippica, lotta, nuoto, pallacanestro, pallanuoto, pallamano,
pallavolo, pentathlon moderno, pugilato, rugby, scherma, sci
alpino � discesa libera, slalom speciale e gigante, sci
combinata, salto speciale, sci di fondo, sci nautico,
softball, sollevamento pesi, sport del ghiaccio, sport
equestri, sport subacquei, tennis, vela. A fianco di
ciascuno sport sono indicati la periodicit� in anni delle
visite di idoneit� e gli esami specialistici integrativi.
Le "Note
esplicative " in calce all�allegato forniscono ulteriori
indicazioni:
a) La visita medica deve comprendere:
�
l
�anamnesi;
�
la
determinazione del peso corporeo (in kg)e della
statura (in cm);
� l
�esame obiettivo con particolare riguardo agli
organi e apparati specificamente impegnati nello
sport praticato;
�
l �esame
generico dell�acuit� visiva mediante ottotipo
luminoso;
�
l �esame
del senso cromatico (solo per gli sport
motoristici);
�
il
rilievo indicativo della percezione della voce
sussurrata a 4 m di distanza, quando non � previsto
l�esame specialistico ORL.
b) La
valutazione clinica del grado di tolleranza allo sforzo
fisico deve essere effettuata nel corso dell�esame ECG
mediante IRI (Indice Rapido d �Idoneit�).
c)
L �esame spirografico deve comprendere il rilievo dei
seguenti parametri:
� capacit�
vitale (CV);
� volume
espiratorio massimo al secondo (VEMS);
� indice
di Tiffeneau (VEMS/CV);
� massima
ventilazione volontaria (MVV).
d) Ogni
pugile che abbia subito un KO per colpi al capo o che abbia
comunque subito una sconfitta prima del limite (KOT,
abbandono, getto dell�asciugamano), deve sospendere l
�attivit� pugilistica, anche di allenamento, per un periodo
minimo di 30 giorni. Il periodo di riposo inizier�
automaticamente dal giorno del combattimento. Dopo il
periodo di riposo il pugile non pu� riprendere in alcun modo
l �attivit� agonistica se non dopo essersi sottoposto a
visita di controllo. Obbligatoriamente tra la data della
visita medica di controllo e quella del combattimento deve
intercorrere un periodo di 15 giorni, necessario per l
�idoneo allenamento. Ogni pugile che subisce due KO
consecutivi deve osservare, a decorrere dall�ultimo, un
periodo di riposo di tre mesi, dopo il quale deve sottoporsi
a visita di controllo.
e) Ogni
atleta che subisce un trauma cranico deve sospendere
l�attivit� sportiva praticata e sottoporsi a visita di
controllo prima di riprenderla. Il medico visitatore ha la
facolt�, per quanto disposto dall�art.3 del DM, di
richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali "su
motivato sospetto clinico ".
Lo stesso
articolo (3 � co.) prevede che ogni sport non contemplato
nelle tabelle A e B sia assimilato, ai fini degli
accertamenti sanitari da compiersi, a quello che, tra i
previsti, presenta maggiore affinit� con il prescelto
dall�interessato.
Inoltre, nel
caso in cui l�atleta pratichi pi� sport, dovr� sottoporsi a
una sola visita medica di idoneit� con periodicit� annuale,
che sar� comprensiva di tutte le indagini contemplate per i
singoli sport (art.3,4 � e 5 � co.). In occasione degli
accertamenti sanitari per il riconoscimento dell�idoneit�
specifica allo sport, il medico visitatore deve procedere
alla compilazione di una scheda di valutazione
medico-sportiva conforme ai modelli A e B di cui all
�allegato 2 del DM (art.4), dove, dopo i dati anagrafici,
l�anamnesi, l �esame obiettivo e gli esami specialistici
effettuati, va aggiunto il giudizio conclusivo, recante la
dizione seguente:"L�atleta all�atto della visita non
presenta controindicazioni cliniche pregresse o in atto alla
pratica dello sport ...per il periodo ...",con precisazione
della data e apposizione di timbro e firma del medico
visitatore.
La tutela sanitaria dello sport
non agonistico.
Le disposizioni relative ai
controlli sanitari dell�attivit� sportiva sono completate
dalle "Norme per la tutela sanitaria dell�attivit� sportiva
non agonistica " approvate con Decreto 28 febbraio 1983 del
Ministro della Sanit�. Ai fini della tutela della salute �
recita l�art.1 del DM � devono essere sottoposti a controllo
sanitario per la pratica di attivit� sportive non
agonistiche:
a)
gli alunni che svolgono attivit� fisico-sportive
organizzate dagli organi scolastici nell�ambito delle
attivit� parascolastiche;
b)
coloro che svolgono attivit� organizzate dal CONI, da
societ� sportive affiliate alle Federazioni sportive
nazionali o agli Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti
agonisti ai sensi del DM 18 febbraio 1982;
c)
coloro che partecipano ai Giochi della giovent�, nelle
fasi precedenti quella nazionale.
Tutti i soggetti menzionati
nei punti a ),b )e c ), ai fini
dell�accesso alla pratica di attivit� sportive non
agonistiche devono � a tenore dell�art.2 � sottoporsi,
preventivamente e con periodicit� annuale, a visita medica
intesa ad accertare il loro stato di buona salute. In caso
di motivato sospetto clinico, il medico visitatore ha
facolt� di richiedere accertamenti specialistici
integrativi. Agli interessati deve essere rilasciato,
secondo l�art.3,dai medici "di medicina generale " e dai
medici specialisti pediatri "di libera scelta ", al termine
della visita medica e degli eventuali accertamenti
integrativi, una certificazione di stato di buona salute, a
termine dell�art.23 dei rispettivi accordi collettivi
nazionali di cui al DPR 13 agosto 1981:importa sottolineare
che lo "stato di buona salute " viene certificato nei limiti
diagnostici degli accertamenti svolti e che, peraltro, la
certificazione non implica alcun giudizio di idoneit� per
uno sport specifico.
La tutela sanitaria degli
sportivi professionisti.
Lo status di sportivi
professionisti � riconosciuto (art.2 della Legge 23 marzo
1981,n.91) agli atleti, agli allenatori, ai direttori
tecnico-sportivi e ai preparatori atletici, che esercitano
l�attivit� sportiva a titolo oneroso con carattere di
continuit� nell�ambito delle discipline regolamentate dal
CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni
sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle
Federazioni stesse, con l�osservanza delle direttive
stabilite dal CONI per la distinzione dell�attivit�
dilettantistica da quella professionistica. Il DM del 13
marzo 1995 ("Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi
professionisti ") ha ridisegnato l�area della tutela
sanitaria, delimitandola agli atleti professionisti
praticanti il calcio ,il ciclismo ,il
pugilato ,il motociclismo ,il golf e la
pallacanestro, nonch� ad altri professionisti diversi
dagli atleti. Per tutti costoro l�attivit� sportiva
professionistica � subordinata al possesso da parte
dell�atleta della "scheda sanitaria " prevista dall�art.7,
comma 2, della Legge 23 marzo 1981,n.91, la quale, conforme
al modello di cui all�all.A al Decreto, accompagna l
�atleta per l �intera durata della sua attivit� sportiva e
professionistica ed � aggiornata con periodicit� almeno
semestrale, salve le disposizioni per le singole attivit�
sportive. Le scheda sanitaria attesta l�avvenuta
effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e
contiene una sintetica valutazione medico-sportiva dello
stato di salute attuale dell�atleta. Deve inoltre fare
menzione dell�esistenza di eventuali controindicazioni,
anche temporanee, alla pratica sportiva agonistica
professionistica. L�istituzione della scheda sanitaria
spetta alla societ� sportiva all�atto della costituzione del
rapporto di lavoro con l�atleta e deve essere costantemente
aggiornata a cura del medico sociale che ne ha la custodia
per la durata del rapporto di lavoro. Essa, all�atto del
trasferimento dell�atleta ad altra societ� professionistica
e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro,
deve essere trasmessa d�ufficio, dopo essere stata
aggiornata entro gli otto giorni precedenti il trasferimento
stesso, dal medico della societ� sportiva di provenienza al
medico della nuova societ�. Nel caso di cessazione del
rapporto di lavoro con l �atleta professionistico senza che
questi venga trasferito ad altra societ� professionistica,
la scheda sanitaria � inviata, contestualmente alla
cessazione del rapporto di lavoro,al medico della
Federazione sportiva di appartenenza, il quale ne garantisce
la conservazione fino alla instaurazione di un nuovo
rapporto di lavoro. La scheda sanitaria degli sportivi
professionisti autonomi � redatta dal medico di fiducia
dell�atleta, scelto tra i medici specialisti in medicina
dello sport. Essa, aggiornata con periodicit� almeno
semestrale, � conservata dall�atleta che ne deposita il
duplicato prodotto dal proprio medico di fiducia presso la
Federazione sportiva di appartenenza. Il medico affiliato
alla Federazione sportiva che segue le gare cui partecipa lo
sportivo professionista autonomo � tenuto a trasmettere alla
Federazione stessa, cui appartenga l�atleta, una scheda
conforme all�all.B .Tale allegato va inserito nella
scheda custodita dalla Federazione relativa all�atleta. La
Federazione provvede a far
effettuare gli accertamenti secondo le indicazioni contenute
negli all.C, D, E e F. Il Titolo II del
Decreto assume grande rilievo innovativo, posto che ha
introdotto nella normativa la figura del medico sociale e ne
ha specificato le attribuzioni. Infatti il medico sociale,
per il quale sono richiesti il conseguimento del diploma
di specializzazione in Medicina dello Sport e
l�iscrizione in un apposito elenco presso la Federazione
sportiva di appartenenza, viene definito come il
"responsabile sanitario della societ� sportiva
professionistica ". Egli provvede, per conto della societ�
sportiva, alla istituzione e all�aggiornamento della scheda
sanitaria, curandone la compilazione "sulla base dei
risultati degli accertamenti eseguiti alle scadenze
stabilite e in ogni altro momento si verifichi un rilevante
mutamento delle condizioni di salute dell�atleta ". Inoltre,
il medico sociale "assume la responsabilit� della tutela
della salute degli atleti professionisti legati dal rapporto
di lavoro subordinato con la societ� sportiva " e assicura
l�effettivo e puntuale assolvimento degli adempimenti
sanitari previsti dalle norme vigenti. In particolare egli
cura, avvalendosi dei Centri di medicina dello sport
pubblici o privati, autorizzati dalle Regioni e dalle
Province Autonome, l�effettuazione periodica dei controlli e
degli accertamenti clinici previsti, nonch� l�effettuazione
di ogni altro ulteriore accertamento da lui ritenuto
opportuno; � del pari tenuto alla verifica costante dello
stato di salute dell�atleta e dell�esistenza di eventuali
controindicazioni, anche temporanee, alla pratica
dell�attivit� sportiva. Oltre alla regolare tenuta della
scheda sanitaria dell�atleta, al medico sociale incombe
infine la stesura, per ciascun atleta, di una cartella
clinica proposta dalla Federazione sportiva di appartenenza,
affidata alla sua custodia personale per l�intero periodo di
durata del rapporto di lavoro tra l�atleta e la societ�
sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel
rispetto di ogni altra disposizione di legge in materia.
Copia della suddetta cartella clinica dovr� essere
consegnata esclusivamente all�atleta, all�atto della
cessazione del rapporto di lavoro con la societ�. Al medico
sociale � pure fatto obbligo di conservare la cartella
clinica, presso la societ� sportiva, per almeno dieci anni
dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell�atleta
professionista. Gli atleti, i quali esercitano attivit�
sportiva professionistica, sono tenuti a sottoporsi
periodicamente ai controlli medici e agli accertamenti
clinici e diagnostici di cui agli all. C ,D ,E
,e F del DM. L�esercizio dell�attivit� sportiva
professionistica � subordinato al possesso del certificato
di idoneit� all�attivit� sportiva agonistica ai sensi
dell�art.5 del DM 18 febbraio 1982, il quale deve essere
rilasciato soltanto da specialisti accreditati dalle Regioni
o dalle Province Autonome. In caso di non idoneit� il medico
che ha effettuato i controlli � tenuto a rilasciare la
relativa certificazione e a trasmetterla alle autorit� e
agli organi competenti, nonch� alla Federazione sportiva
nazionale di appartenenza dell�atleta professionista. Il
medico sociale provvede a riportare, nella scheda sanitaria
dell�atleta, gli estremi del giudizio di idoneit�
all�esercizio della specifica attivit� sportiva agonistica,
ivi compresi il nominativo del medico che lo ha emesso e del
Centro in cui egli opera, nonch� la relativa data di
scadenza. L �all.A si compone anzitutto di una
Scheda sanitaria per sportivi professionisti, che sul
frontespizio prevede un numero d �ordine (da riportare su
ogni nuova scheda in caso di esaurimento della prima), la
generalit� dell�atleta, la data e il luogo di nascita, lo
spazio per la fotografia, le denominazioni della Federazione
e della Societ� d�appartenenza, il numero del tesserino
individuale e la data del tesseramento, la data di
istituzione della scheda e le date di trasferimento da una
Societ� ad altra, la data della cessazione dell�attivit�
subordinata e la data di trasmissione della scheda alla
Federazione. Sul secondo foglio della stessa scheda vanno
riportati i nominativi del medico sociale e del medico di
fiducia dell�atleta, da aggiornare nel tempo relativamente
ai mutamenti di nominativi e delle epoche di mantenimento
dell�incarico. Il terzo foglio riporta il modello della
Scheda sanitaria per atleti professionisti (con
contratto di lavoro o dipendente)� propriamente detta, nella
quale � oltre alle generalit�, alla denominazione della
Societ� sportiva di appartenenza e alla indicazione relativa
alla semestralit� o non semestralit� della visita � sono
previste annotazioni in merito all �anamnesi patologica,
all�esame obiettivo, agli accertamenti clinici e
strumentali, al giudizio clinico e alle conclusioni
valutative, rispettivamente concernenti la
controindicazione temporanea alla pratica dell�attivit�
professionistica per un periodo di ... dal ...oppure
nessuna controindicazione alla pratica dell�attivit�
professionistica ,alle eventuali osservazioni, alle
eventuali squalifiche per doping, alla firma e timbro del
medico sociale e o del medico di fiducia, alla menzione
della validit� del certificato di idoneit� agonistica e del
medico che l�ha rilasciata. Nel quarto foglio � riprodotto
il modello di frontespizio della Scheda sanitaria per
sportivi professionisti autonomi ,che prevede le
annotazioni relative al numero d�ordine, alle generalit�
dell�atleta, lo spazio per la fotografia, le date di
iscrizione alla Federazione di appartenenza, di istituzione
della scheda e di trasmissione della scheda medesima alla
Federazione. Il quinto e ultimo foglio dell�all.A
propone il modello di Scheda sanitaria per professionisti
non atleti, sostanzialmente identica a quella per gli
atleti professionisti. L�all.B costituito da un unico
foglio, risponde alle finalit� di segnalazione degli
incidenti di gara occorsi all�atleta, di cui al terzo comma
dell�art.5, gi� citato. L�all.C
,diviso in due sezioni, concerne l�idoneit� professionistica
relativa la calcio, al ciclismo
e alla pallacanestro, che dagli estensori sono
stati considerati unitariamente e senza alcuna
differenziazione tra loro. La sezione I prevede una
visita medica generale, comprendente l�anamnesi
(familiare, fisiologica, patologica remota, patologica
prossima, traumatologica), un esame obiettivo generale,
comprendente obbligatoriamente le misure antropometriche
essenziali (peso e statura), i dati inerenti all�esame
clinico generale e segmentale dei vari organi e apparati con
particolare riguardo alla valutazione della integrit� degli
apparati cardiovascolare, respiratorio e locomotore, i dati
inerenti all�esame del visus e dell�udito, le
visite mediche specialistiche , alle quali procedere in
caso di sospetto clinico. In nota all�anamnesi � riportata
la seguente avvertenza:"Nel caso di riferimenti anamnestici,
che indichino un possibile rischio per malattie a
trasmissione attraverso il sangue, il medico � tenuto a
illustrare all�atleta l�opportunit� di sottoporsi a esame
per le ricerca di anticorpi HIV e a indicare le strutture
sanitarie autorizzate ".Mentre sembra limitativa l�ipotesi
di una infezione trasfusionale legata al solo HIV, desta
perplessit� l�indicazione di strutture sanitarie autorizzate
stante che in realt� la ricerca di anticorpi HIV non �
circoscritta a laboratori o presidi sanitari appositamente
autorizzati. La sezione II dello stesso all.C elenca
gli accertamenti strumentali e funzionali nonch� gli esami
di laboratorio da effettuarsi sia alla prima visita ovvero a
scadenze predeterminate. Ad ogni visita deve essere
praticato un esame elettrocardiografico a riposo, mentre
soltanto alla prima visita � prescritta l
�effettuazione di un teleradiogramma del torace e di un
esame ecocardiografico con Doppler MB MODE; ogni anno
vanno eseguiti un elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo
massimale come pure un esame spirografico; ogni due anni
si deve ripetere l�esame ecocardiografico con Doppler MB
MODE. Piuttosto nutrita � la previsione di esami di
laboratorio in occasione della prima visita :
emocromocitometrico con formula, glicemia, uricemia,
transaminasi, sideremia, esame completo delle urine,
sierodiagnosi per lue, PCR, bilirubinemia totale e
frazionata, gruppo sanguigno e fattore Rh, azotemia, VES,
creatininemia, ferritinemia, HBsAg, HCV, marker per epatite
(in caso di positivit� per l�HBsAg), curva glicemica dopo
carico di glucosio (soltanto su fondato sospetto
clinico),assetto lipidico, protidemia elettroforetica; ai
controlli successivi (semestrali )vanno ripetuti
tutti gli esami precedenti (eccettuati la sierodiagnosi per
lue, il gruppo sanguigno con fattore Rh, l�assetto lipidico
e la protidemia elettroforetica), con l�aggiunta della
fosfatasi alcalina; annuale � la ripetizione
dell�assetto lipidico e della protidemia elettroforetica. A
questi esami, in ogni tempo, pu� essere aggiunto "ogni altro
accertamento su fondato sospetto clinico ". Il protocollo
degli accertamenti di idoneit� relativi al
motociclismo � contenuto nell�all.D
,suddiviso in due sezioni. Nella sezione I sono indicati i
controlli medici. La visita generale, che va ripetuta
ogni sei mesi, prevede l�anamnesi ( familiare, fisiologica,
patologica remota, patologica prossima, traumatologica), un
esame obiettivo generale, comprendente
obbligatoriamente le misure antropometriche essenziali (peso
e statura), i dati inerenti all�esame clinico generale e
segmentale dei vari organi e apparati con particolare
riguardo alla valutazione della integrit� degli apparati
cardiovascolare, respiratorio e locomotore, i dati inerenti
all�esame del visus e dell�udito, le visite
mediche specialistiche da effettuarsi alla prima visita
e semestralmente, delle quali soltanto quella neurologica �
obbligatoria, mentre alle altre (oculistica,
otorinolaringoiatrica, cardiologica e ortopedica) si procede
in caso di sospetto clinico. Bench� la formulazione del DM
sembri esaurire la possibilit� di attivare visite mediche
specialistiche in caso di sospetto clinico soltanto in
rapporto alle quattro ora citate, appare opportuno precisare
che con tutta evidenza ogni altra visita specialistica potr�
e dovr� essere prescritta laddove sussista un "sospetto
clinico ". La sezione II elenca gli accertamenti
clinico-strumentali. Vanno praticati: alla prima
visita un esame teleradiografico del torace e un esame
elettrocardiografico (per le specialit�: velocit�,
motocross, enduro), ad ogni visita un
elettrocardiogramma a riposo e durante sforzo massimale (per
motocross ed enduro), ogni anno esame
elettrocardiografico (velocit�) ed esame spirografico
(velocit�, motocross, enduro). Gli esami di laboratorio,
previsti a scadenza annuale (pur potendo essere
disposti "a scadenza inferiore su motivata proposta in sede
di visita medica semestrale "), sono i seguenti:
emocromocitometrico con formula leucocitaria,
reticolocitemia, gruppo sanguigno e fattore Rh, glicemia,
uricemia, transaminasemia, transferrinemia, sideremia, esame
completo delle urine, azotemia, creatininemia, VES,
ferritinemia, HBsAg, HCV con eventuali marker in caso di
positivit�. Due avvertenze completano l �all.D: la
prima concerne l�illustrazione dell�opportunit� per l�atleta
di sottoporsi alle ricerche di anticorpi HIV, la seconda
stabilisce che "in caso di traumatismi il medico dovr�
disporre gli accertamenti ritenuti opportuni ". L�all
.E riguarda i protocolli di idoneit� per i
professionisti del golf (professionisti
giocatori di torneo, assistenti maestri e maestri abilitati
a giocare tornei) ed � diviso anch�esso in due sezioni. La
sezione I tratta della visita medica generale. Nella
sezione II sono elencati gli accertamenti
clinico-strumentali: esame elettrocardiografico a riposo
e dopo sforzo massimale (ogni anno), VES, esame
emocromocitometrico con formula, glicemia, azotemia ed esame
completo delle urine (senza specificazione di scadenza, la
quale comunque deve ritenersi annuale). L �all.F
concerne il pugilato ed � corredato da
numerose prescrizioni addizionali. Nella sezione I a �
prescritta una visita medica generale, a scadenza
semestrale, costituita dall�anamnesi, dall�esame
obiettivo generale e segmentale con particolare riguardo
alla valutazione dell�integrit� degli apparati cutaneo,
linfoghiandolare, respiratorio, digerente, urogenitale,
locomotore, cardiovascolare e nervoso. La sezione I b
enumera la visite mediche specialistiche (semestrali
): oculistica (con esame del visus, del fundus,
campimetrico, tonometrico ed elettroretinografico),
neurologica, otorinolaringoiatrica (con esame dell�udito e
della funzione vestibolare), cardiologica (quest�ultima
annuale ). Nella sezione II � stabilito che con
frequenza semestrale vengano effettuati un esame
elettrocardiografico (a riposo e durante sforzo massimale) e
un esame elettroencefalografico, mentre con frequenza
annuale vanno eseguiti un esame TAC del cranio ed esame
spirografico. Nella sezione II sono individuati gli esami di
laboratorio (semestrali ): emocromocitometrico con
formula, glicemia, uricemia, transaminasi, transferrinemia,
sideremia, esame completo delle urine; VDRL (annuale
), gruppo sanguigno e fattore Rh, azotemia, VES,
creatininemia, ferritinemia, HBsAg e HCV (con eventuali
marker in caso di positivit�),elettroliti (Na,K,Mg),
protidogramma elettroforetico. Le notazioni ai protocolli
sono tre e prevedono quanto segue:
a)
ogni pugile professionista deve sottoporsi, entro le 48
ore che precedono un combattimento, a visita medica da
parte di un collegio composto da un medico specialista
in medicina dello sport e da un medico specialista in
ortopedia e traumatologia. Anche il risultato della
predetta visita deve essere riportato sulla scheda
sanitaria del pugile professionista;
b)
ogni pugile che abbia subito un KO per colpi al capo o
che abbia subito una sconfitta prima del limite (KO
tecnico, abbandono o getto dell�asciugamano),deve
sospendere l�attivit� pugilistica, anche di allenamento,
per il periodo minimo di 30 giorni. Il periodo di riposo
inizier� automaticamente dal giorno del combattimento.
Dopo il periodo di riposo, l�atleta non pu� riprendere
in alcun modo l�attivit� pugilistica, se non dopo
essersi sottoposto a visita di controllo da parte della
Commissione Medica Nazionale della Federazione
Pugilistica Italiana, la quale ha anche il compito di
stabilire gli accertamenti strumentali di laboratorio
che devono essere ripetuti e quelli integrativi
necessari;
c)
ogni pugile che subisca due KO consecutivi deve
osservare, a decorrere dall�ultimo, un periodo di riposo
di tre mesi dopo i quale deve sottoporsi a visita di
controllo da parte della Commissione Medica Nazionale
della Federazione Pugilistica Italiana.
Obbligatoriamente, tra la data della visita medica di
controllo e quella del combattimento successivo, deve
intercorrere un periodo di 15 giorni necessario per
l�idoneo combattimento.
La tutela sanitaria degli sportivi disabili
La legge 5 febbraio 1992,n.104
(Legge-quadro per l�assistenza, l�integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate ), all�art.2 detta
la seguente definizione: "� persona handicappata colui che
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che � causa di difficolt� di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e
tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di
emarginazione ". Pertanto, ai fini giuridici � e, quindi, a
ogni effetto, compreso quello sportivo � deve considerarsi
"persona handicappata " chiunque presenti una situazione
caratterizzata dalla sussistenza dei seguenti elementi:
1) la presenza di una
minorazione, ovverosia di una menomazione, di carattere
fisico e/o psichico e/o sensoriale, statica ovvero
suscettibile di evoluzioni in peggio;
2) la presenza di
difficolt� di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa, che siano l�effetto della
minorazione come sopra caratterizzata;
3) un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione, che sia a sua
volta la conseguenza delle difficolt� causate dalla
minorazione.
A sua volta l�art.23 della
legge ha previsto nel1 � co. che "l �attivit� e la pratica
delle discipline sportive sono favorite senza
limitazione alcuna " e che "il Ministro della Sanit�, con
proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definisce i
protocolli per la concessione dell�idoneit� alla pratica
sportiva agonistica alle persone handicappate ". A mezzo
del Decreto 4 marzo 1993,relativo alla Determinazione dei
protocolli per la concessione dell�idoneit� alla pratica
sportiva agonistica alle persone handicappate ,il
Ministro della Sanit� ha ottemperato all �obbligo sopra
stabilito. A norma dell�art.1 del DM stesso,"ai fini della
tutela della salute, i soggetti portatori di un handicap
fisico e/o psichico e/o neurosensoriale, che praticano
attivit� sportiva agonistica, devono sottoporsi previamente
al controllo della idoneit� specifica allo sport che
intendono svolgere o svolgono. Tale controllo deve essere
ripetuto con periodicit� annuale o inferiore quando ritenuto
necessario dai sanitari La qualificazione di agonista per i
portatori di handicap che praticano attivit� sportiva �
demandata alla Federazione italiana sport disabili (FISD)o
agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ". L
�espletamento degli accertamenti di idoneit� per l�accesso
alle singole attivit� sportive agonistiche per persone
handicappate � attribuito (art.2) agli stessi medici "di cui
all�art.5,ult.co.,del DL 30 dicembre 1979,n.663,convertito
in Legge n.33/1980 ",ai quali il DM 18 febbraio 1982 aveva
affidato l�effettuazione degli accertamenti di idoneit� per
l�accesso allo sport agonistico. "Ai fini del riconoscimento
della idoneit� specifica ai singoli sport � recita l�art.3,1
� co.� i soggetti interessati devono sottoporsi agli
accertamenti sanitari previsti nell�allegato 1 ". Come per
gli sport di cui alla qualificazione sportiva agonistica (DM
18 febbraio 1982 e 28 febbraio 1983),anche qui (allegato 1)
viene operata una netta dicotomizzazione tra sport ritenuti
a impegno muscolare e cardiorespiratorio "lieve-moderato "
(tabella A) ovvero "elevato " (tabella B).
Sono ritenute attivit�
a impegno lieve-moderato (tabella A ):automobilismo,
karting; bocce, bowling; scherma; tennis tavolo; tiro a
segno, tiro con l �arco; vela.
Le attivit� a impegno
elevato (tabella B ) ricomprendono invece:
atletica leggera; attivit� subacquee; basket in carrozzina;
calcio, goalball, torball; canoa, canottaggio; ciclismo;
equitazione; judo, lotta; nuoto, pallanuoto; pallamano,
pallavolo; pentathlon moderno; sci alpino; sci di fondo;
slittino; sollevamento pesi; tennis. Recependo direttamente
nel testo del DM le indicazioni dettate con la citata
Circolare n.7 del Ministero della Sanit� in data 31 gennaio
1983, a integrazione delle suddette elencazioni il 3 � co.
dell �art.3 prevede che,"nel caso che l�attivit� sportiva
prescelta dall�interessato non sia contemplata nel
sopracitato allegato 1, essa deve essere assimilata, ai fini
degli accertamenti sanitari da compiersi, a quella che, tra
le previste, presenti maggiore affinit� ".Cos� pure il 4 � e
5 � co. dell�art. 3 rispettivamente prescrivono che "nel
caso in cui l�atleta pratichi pi� sport, questi deve
sottoporsi a una sola visita d�idoneit� " e che "la visita
sar�, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini
contemplate per i singoli sport ".
Per gli sport elencati nella
tabella A (ossia a impegno lieve-moderato), secondo l
�Allegato 1 "sono obbligatori i seguenti accertamenti, da
effettuarsi con periodicit� annuale (salvo eventuali
indicazioni specifiche da parte dei sanitari)":
1)visita medica,
eseguita secondo le note esplicative gi� contenute nel
DM 18 febbraio 1982,alla quale deve aggiungersi per i
non vedenti o ipovedenti una visita specialistica
oculistica con determinazione dell�acuit� visiva e del
campo visivo;
2)elettrocardiogramma
(ECG) a riposo;
3)esame
delle urine, che nei soggetti con lesioni
midollari (tetraplegici, paraplegici, con spina
bifida e altre patologie comportanti vescica
neurologica) deve essere necessariamente integrato dall�esame
del sedimento e dall�effettuazione di azotemia
e di creatininemia.
Per gli sport elencati nella
tabella B (cio� a impegno elevato) sono invece obbligatori i
seguenti accertamenti, da effettuarsi anch�essi "con
periodicit� annuale (salvo eventuali indicazioni specifiche
da parte dei sanitari)":
1)visita medica
,eseguita secondo le note esplicative gi� contenute nel
DM 18 febbraio 1982,alla quale deve aggiungersi per i
non vedenti o ipovedenti una visita specialistica
oculistica con determinazione dell�acuit� visiva e del
campo visivo;
2)ECG a riposo e da
sforzo ,con l �avvertenza che l �ECG da sforzo deve
essere effettuato con monitorizzazione continua, durante
e dopo la prova, di almeno una deviazione ECGgrafica,
utilizzando:
A) nei soggetti
con l �uso degli arti inferiori, lo step test
(con durata della prova di tre minuti e con
altezza del gradino in relazione alla statura) o
il cicloergometro (con carichi crescenti fino al
raggiungimento almeno di una frequenza cardiaca
uguale al 75%della massima teorica per l �et�);
B) nei soggetti
con il solo uso degli arti superiori,
l�ergometro a manovella o l�ergometro a rullo
(anche in questo caso la prova dovr� essere
effettuata a carichi crescenti fino al
raggiungimento almeno di una frequenza cardiaca
uguale al 75% della massima teorica per l �et�).
Nei soggetti di et� superiore a 35 anni, la
prova deve essere di tipo massimale e per tale
motivo si deve utilizzare necessariamente il
cicloergometro o l�ergometro a manovella o/a
rullo. Nei casi in cui, per difficolt� reali
legate all�handicap (spiccata incoordinazione
motoria, gravi menomazioni degli arti, ecc.),si
renda oggettivamente impossibile effettuare un
ECG da sforzo con le modalit� sopraindicate,
potr� essere utilizzato qualsiasi altro test
provocatorio fisiologico: l�eventuale mancato
raggiungimento della frequenza cardiaca limite
non dovr� essere considerato influente ai fini
del giudizio d �idoneit�;
3)spirografia ;
4)esame delle urine
completo ,che nei soggetti con lesioni midollari (tetraplegici,
paraplegici ,con spina bifida e altre patologie
comportanti vescica neurologica)deve essere
necessariamente integrato dall�esame del sedimento e
dall�effettuazione di azotemia e di creatininemia;
5)esame Rx dei
segmenti scheletrici vicarianti negli amputati con
periodicit� biennale e solo se i segmenti sono
direttamente coinvolti nel gesto sportivo.
Oltre agli esami elencati
sono obbligatori:
� per i praticanti
attivit� subacquee: visita otorinolaringoiatrica ed
elettroencefalogramma;
� per tutti i praticanti equitazione, sci alpino,
slittino, ciclismo, nuoto, pallanuoto e comunque per
tutti i cerebrolesi: visita neurologica periodica e,
alla prima visita, l�elettroencefalogramma.
In aggiunta agli esami
suddetti, che devono intendersi come base diagnostica
minimale e inderogabile, il secondo comma dell�art.3
stabilisce che "il medico visitatore, tuttavia, ha facolt�
di richiedere ulteriori esami specialistici clinici e/o
strumentali su motivato sospetto clinico". Recuperando in
parte il contenuto dell�ormai superata Circolare n.34 del
Ministero della Sanit� in data 24 ottobre 1988, l�art.4 del
Decreto prescrive che "in occasione degli accertamenti
sanitari di cui all �art.3, l�atleta dovr� presentarsi
munito di certificazione o cartella clinica, rilasciata da
una struttura pubblica o privata convenzionata, attestante
la patologia responsabile dell�handicap ".Ovviamente
siffatta obbligazione va interpretata in senso estensivo,
posto che il medico visitatore di cui al precedente art.2,in
presenza di quadri patologici complessi, o evolutisi
gradualmente nel tempo con modificazioni progressive, pu�
avvertire giustamente la necessit� di approfondire la
conoscenza del vissuto patologico individuale oltre i limiti
della certificazione o della documentazione presentata,
soprattutto se redatta in termini eccessivamente stringati
ovvero se circoscritta a una sezione trasversale del
suddetto vissuto e insufficientemente delucidativa circa i
precedenti e i successivi sviluppi che hanno condotto alla
situazione in atto. In questa ipotesi il medico visitatore
avr� il diritto/dovere di esigere e di acquisire maggiori
ragguagli anamnestico-documentari. Per due ipotesi
particolari il DM in esame detta poi apposite disposizioni.
La prima � quella concernente "l�idoneit� agonistica per i
sordomuti ", nei confronti dei quali (art.6) "si applica
integralmente la normativa del DM 18 febbraio
1982,escludendo la votazione dell�udito". La seconda
riguarda gli atleti "guida ", ovverosia coloro i quali
accompagnano nelle gare gli atleti ipovedenti o ciechi:
costoro (art.7) "devono sottoporsi agli accertamenti
previsti dal DM 18 febbraio 1982 relativamente agli sport
prescelti dagli atleti ipovedenti o ciechi ". Ai soggetti
riconosciuti idonei � a tenore del- l �art.5 � viene
rilasciato il relativo certificato di idoneit� secondo il
modello di cui all�allegato 2 del Decreto, la validit� del
quale permane fino alla successiva visita periodica, essendo
esplicitamente stabilito che "il possesso di tale
certificato � condizione indispensabile per il tesseramento
alla FISD o agli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI ". Il certificato in questione (allegato 2)si
diversifica ben poco rispetto a quello previsto per l
�idoneit� sportiva agonistica (allegato 3 al DM del 18
febbraio 1982):come quello richiede dati identificativi
(cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e/o
domicilio, documento d �identit�),la specificazione
nominativa dello sport per il quale � stata richiesta la
visita, la formula secondo cui "l �atleta di cui sopra alla
data della visita medica e dei relativi accertamenti non
presenta controindicazioni in atto alla pratica agonistica
dello sport..." (completata, tuttavia, dalla precisazione
"adattato ad atleti disabili "), nonch� la delimitazione
cronologica di validit� per "un anno " o per "sei mesi " e
con scadenza a data da indicare nel certificato stesso.
L�art.8 del Decreto disciplina il caso di giudizio di non
idoneit� temporanea o definitiva, alla pratica agonistica di
un determinato sport in esito agli accertamenti sanitari di
cui all�art.3. Il giudizio di non idoneit�, con indicazione
della diagnosi posta a base del giudizio stesso, deve essere
redatto secondo il certificato esemplificato nell�allegato 3
del Decreto e caratterizzato dalla formula secondo la quale
"l�atleta di cui sopra viene dichiarato non idoneo allo
sport ...adattato ad atleti disabili per ...(determinato
periodo o definitivamente)". Il giudizio stesso, corredato
di diagnosi, deve essere comunicato entro 15 giorni
all�interessato, al competente ufficio regionale e alla
Commissione Medica Regionale d�Appello prevista dal DM 18
febbraio 1982. Alla societ� sportiva d�appartenenza, invece,
deve essere comunicato il solo esito negativo, con
esclusione della diagnosi. Avverso il giudizio negativo l
�interessato pu�, nel termine di 30 giorni dal ricevimento
della certificazione di non idoneit�, proporre ricorso
dinanzi alla suddetta Commissione Medica Regionale d
�Appello.
La commissione pu�, in
relazione ai singoli casi da esaminare e conformemente alla
procedura dettata in materia di idoneit� sportiva
agonistica, (art.6 del DM 18 febbraio 1982)avvalersi della
consulenza di sanitari in possesso della specializzazione
inerente al caso specifico. |