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LA LEGGE SUL DOPING DICEMBRE 2000
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
Legge 14 dicembre 2000, n. 376
"Disciplina della tutela sanitaria delle
attività sportive e della lotta contro il doping"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2000
Art. 1.
(Tutela
sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping)
1.
L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute
individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto
dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla
Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a
Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della
legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i
controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela
della salute e della regolarità delle gare e non può essere
svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di
qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l’integrità
psicofisica degli atleti.
2.
Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di
farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche
non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a
modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell’organismo al fine di alterare le prestazioni
agonistiche degli atleti.
3.
Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la
somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche
non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e
comunque idonee a modificare i risultati dei controlli
sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche
indicati nel comma 2.
4.
In presenza di condizioni patologiche dell’atleta
documentate e certificate dal medico, all’atleta stesso può
essere prescritto specifico trattamento purchè sia attuato
secondo le modalità indicate nel relativo e specifico
decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi
previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale
caso, l’atleta ha l’obbligo di tenere a disposizione delle
autorità competenti la relativa documentazione e può
partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di
regolamenti sportivi, purchè ciò non metta in pericolo la
sua integrità psicofisica.
Art. 2.
(Classi delle
sostanze dopanti)
1.
I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato
doping a norma dell’articolo 1, sono ripartiti, anche nel
rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo,
ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n.
522, e delle indicazioni del Comitato internazionale
olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al
settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di
pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della
sanità, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività
culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed
il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle
attività sportive di cui all’articolo 3.
2.
La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive è determinata
sulla base delle rispettive caratteristiche
chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle
pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi
effetti fisiologici.
3.
Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza
non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono
apportate con le stesse modalità di cui al comma 1.
4.
Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 3.
(Commissione
per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela
della salute nelle attività sportive)
1.
È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione
per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela
della salute nelle attività sportive, di seguito denominata
"Commissione", che svolge le seguenti attività:
a) predispone
le classi di cui all’articolo 2, comma 1, e procede alla
revisione delle stesse, secondo le modalità di cui
all’articolo 2, comma 3;
b) determina,
anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri
organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le
metodologie dei controlli anti-doping ed individua le
competizioni e le attività sportive per le quali il
controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui
all’articolo 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche
delle competizioni e delle attività sportive stesse;
c) effettua,
tramite i laboratori di cui all’articolo 4, anche
avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i
controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in
gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui
farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche
utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
d) individua
le forme di collaborazione in materia di controlli
anti-doping con le strutture del Servizio sanitario
nazionale;
e) mantiene i
rapporti operativi con l’Unione europea e con gli organismi
internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di
interventi contro il doping.
f) può
promuovere campagne di informazione per la tutela della
salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping,
in modo particolare presso tutte le scuole statali e non
statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le
amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le
società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici
e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici
specialisti di medicina dello sport.
2.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento adottato con decreto del
Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni
e le attività culturali, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di
organizzazione e di funzionamento della Commissione.
3. La
Commissione è composta da:
a) due
rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con
funzioni di presidente;
b) due
rappresentanti del Ministero per i beni e le attività
culturali;
c) due
rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni
e delle province autonome;
d) un
rappresentante dell’Istituto superiore di sanità;
e) due
rappresentanti del CONI;
f) un
rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;
g) un
rappresentante degli atleti;
h) un
tossicologo forense;
i) due medici
specialisti di medicina dello sport;
l) un
pediatra;
m) un patologo
clinico;
n) un
biochimico clinico;
o) un
farmacologo clinico;
p) un
rappresentante degli enti di promozione sportiva.
q) un esperto
in legislazione farmaceutica.
4.
I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e
p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le
attività culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n)
del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli
ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l)
ed m) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i
componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 3 sono
indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei
farmacisti.
5.
I componenti della Commissione sono nominati con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i
beni e le attività culturali, e restano in carica per un
periodo di quattro anni non rinnovabile.
6.
Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e
per l’attività della Commissione sono determinati, con il
regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di
lire 2 miliardi annue.
Art. 4.
(Laboratori
per il controllo sanitario sull’attività sportiva)
1.
Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività
sportive individuate dalla Commissione, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera b), è svolto da uno o più
laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo
internazionale riconosciuto in base alle disposizioni
dell’ordinamento internazionale vigente, sulla base di una
convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri
derivanti dalla convenzione non possono superare la misura
massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai
laboratori accreditati non possono essere poste a carico del
Servizio sanitario nazionale nè del bilancio dello Stato. I
laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla
vigilanza dell’Istituto superiore di sanità, secondo
modalità definite con decreto del Ministro della sanità,
sentito il direttore dell’Istituto, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a) effettuano
i controlli anti-doping secondo le disposizioni adottate
dalla Commissione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera
b);
b) eseguono
programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle
pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle
attività sportive;
c) collaborano
con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti
di cui al comma 3 del presente articolo.
3.
I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive
diverse da quelle individuate ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera b), sono svolti da laboratori i cui
requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti
con decreto del Ministro della sanità, sentita la
Commissione, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
4.
A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni
di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, cessano le attività del CONI in
materia di controllo sul laboratorio di analisi operante
presso il Comitato medesimo.
Art. 5.
(Competenze
delle regioni)
1.
Le regioni, nell’ambito dei piani sanitari regionali,
programmano le attività di prevenzione e di tutela della
salute nelle attività sportive, individuano i servizi
competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e
coordinano le attività dei laboratori di cui all’articolo 4,
comma 3.
Art. 6.
(Integrazione
dei regolamenti degli enti sportivi)
1.
Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le
associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva
pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro
regolamenti alle disposizioni della presente legge,
prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure
disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o
di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
2.
Le federazioni sportive nazionali, nell’ambito
dell’autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono
stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o
l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e per l’adozione o sottoposizione
a pratiche mediche non giustificate da condizioni
patologiche ed idonee a modificare le condizioni
psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare
le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in
cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui
all’articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci,
sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell’ambito
dell’ordinamento internazionale vigente.
3.
Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre
tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di
tutela della salute di cui alla presente legge.
4.
Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e
dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme
in essi contenute.
5.
Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di
promozione dell’attività sportiva curano altresì
l’aggiornamento e l’informazione dei dirigenti, dei tecnici,
degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche
concernenti il doping. Le attività di cui al presente comma
sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 7.
(Farmaci
contenenti sostanze dopanti)
1.
I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci
appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di
quelli ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma
1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della
sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate,
distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle
altre strutture autorizzate di ogni singola specialità
farmaceutica.
2.
Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un
apposito contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla
Commissione, sull’involucro e sul foglio illustrativo,
unitamente ad esaurienti informazioni descritte
nell’apposito paragrafo "Precauzioni per coloro che
praticano attività sportiva".
3.
Il Ministero della sanità controlla l’osservanza delle
disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci
all’atto della presentazione della domanda di registrazione
nazionale, ovvero all’atto della richiesta di variazione o
in sede di revisione quinquennale.
4.
Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che
contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle
classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di
cui all’articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro
presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il
farmacista è tenuto a conservare l’originale della ricetta
per sei mesi.
Art. 8
(Relazione al
Parlamento)
1.
Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento
una relazione sullo stato di attuazione della presente
legge, nonchè sull’attività svolta dalla Commissione.
Art. 9.
(Disposizioni
penali)
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con
la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire
5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri,
somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di
farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive, ricompresi nelle classi previste all’articolo 2,
comma 1, che non siano giustificati da condizioni
patologiche e siano idonei a modificare le condizioni
psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di
alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero
siano diretti a modificare i risultati dei controlli
sull’uso di tali farmaci o sostanze.
2.
La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone
alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste
all’articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni
patologiche ed idonee a modificare le condizioni
psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di
alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero
dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a
tali pratiche.
3.
La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:
a) se dal
fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto
è commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto
è commesso da un componente o da un dipendente del CONI
ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una
società, di un’associazione o di un ente riconosciuti dal
CONI.
4.
Se il fatto è commesso da chi esercita una professione
sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea
dall’esercizio della professione.
5.
Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna
consegue l’interdizione permanente dagli uffici direttivi
del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società,
associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.
6.
Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca
dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose
servite o destinate a commettere il reato.
7.
Chiunque commercia i farmaci e le sostanze
farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle
classi di cui all’articolo 2, comma 1, attraverso canali
diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie
ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre
strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla
utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da
due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150
milioni.
Art. 10.
(Copertura
finanziaria)
1.
Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3,
valutati in lire 2 miliardi annue, e dell’articolo 4,
valutati in lire un miliardo annue, a decorrere dall’anno
2000, sono posti a carico del CONI. L’importo corrispondente
ai predetti oneri è versato dal CONI all’entrata del
bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno e, in
sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2.
L’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato ai
sensi del comma 1 è riassegnato ad apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
della sanità.
3.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. |